Agevolazione prima casa
a cura di paolo
Un contribuente che acquista a titolo oneroso con l'agevolazione prima casa un immobile, può usufruire dell'aliquota agevolata anche se all'atto dell'acquisto è proprietario di altro immobile acquistato nella stesso comune a titolo gratuito, immobile che si impegna a rivendere entro un anno dall'acquisto del secondo.
Questa è la sintesi della Risposta a interepello n 277 del 21 aprile 2021 fornita dalla agenzia delle entrate ad un Notaio istante che sollevava un dubbio interpretativo della norma in questione.
Il Notaio istante fa presente di essere stato incaricato della stipula di un atto di compravendita avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo per il quale la parte acquirente intende richiedere le agevolazioni "prima casa".
Egli riferisce che la parte acquirente è titolare della piena proprietà di altro immobile posto nel medesimo Comune, acquistato per successione mortis causa usufruendo delle agevolazioni "prima casa".
La parte acquirente intenderebbe procedere all'acquisto di cui sopra con contestuale impegno in atto a rivendere entro l'anno l'immobile che già possiede, in esecuzione della previsione di cui all'articolo 1, comma 55, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha modificato la nota II-bis in calce all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (di seguito TUR) aggiungendo il comma 4-bis
Premesso quanto sopra, il Notaio istante chiede di conoscere se, della disposizione di cui al comma 4-bis della nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al TUR (che riconosce, sub condicione, l'agevolazione prima casa anche nell'ipotesi in cui il contribuente proceda all'acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell'immobile preposseduto) possa avvalersi la parte acquirente che ha acquistato il precedente immobile nello stesso Comune di quello da acquistare, non a titolo oneroso, ma mortis causa usufruendo delle agevolazioni prima casa in virtù dell'articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
L'Agenzia ricorda che la legge di Stabilità 2016, con il nuovo comma 4-bis nella Nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al Tur, ha ampliato l’ambito applicativo delle agevolazioni prima casa prevedendo che “L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto”.
Inoltre ricorda che è stato chiarito anche dalla circolare n. 12/2016 e dalla risoluzione n. 86/2017, che la modifica delle condizioni stabilite dalla Nota II-bis) vale anche per le agevolazioni prima casa in sede di successione o donazione.
Con il comma 4-bis, infatti, il legislatrore ha inteso aiutare il contribuente nella sostituzione dell’abitazione agevolata preposseduta, concedendo un lasso temporale di un anno per la vendita, considerando che alla fine egli sarà titolare di un solo immobile.
Pertanto, ricorrendo le altre condizioni previste dalla Nota II-bis, il contribuente potrà avvalersi dell'agevolazione prima casa in relazione alla stipula di un nuovo atto di acquisto, anche se possiede un altro immobile nello stesso Comune acquisito a titolo gratuito a seguito di successione, a patto che quest’ultimo sia venduto entro l’anno.