Annullamento cartelle fino a 1.000 € nella legge di Bilancio 2023

a cura di paolo

Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, previsto dalla Legge di Bilancio 2023

La Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) ha previsto la cancellazione automatica di tutti i debiti fino a 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali

Si tratta di un annullamento automatico parziale, in quanto è riferito alle somme dovute a titolo di:

  • interessi per ritardata iscrizione a ruolo,
  • sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/1973).

Non riguarda invece, le somme dovute a titolo di:

  • capitale;
  • rimborso spese per procedure esecutive;
  • diritti di notifica.

Il 30 aprile 2023 è la data di effettivo annullamento dei carichi rientranti nel perimetro applicativo della disposizione (la data, inizialmente prevista al 31 marzo, è stata rinviata al 30 aprile dalla conversione in legge del decreto Milleproroghe 2023), inoltre fino a tale data è sospesa la riscossione di tutti i debiti ricompresi nell'ambito applicativo della norma.

Restano invece definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per i carichi affidati all'Agente di Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (enti rientranti nel c.d. perimetro Stato), lo stralcio è automatico e integrale.

Per i carichi affidati dagli enti creditori diversi da quelli suddetti, lo stralcio è automatico e parziale.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada (DLgs n. 285/1992), diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento “parziale” riguarda esclusivamente gli interessi (compresi quelli di cui all’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689/1981 e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del DPR. n. 602/1973) e non le predette sanzioni (che vengono quindi considerate come somme dovute a titolo di “capitale”). 

Tuttavia, è consentito agli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, di applicare l’annullamento integrale dei propri crediti, comprensivo quindi della quota “capitale” nonché delle eventuali spese per procedure esecutive e diritti di notifica, adottando entro il 31 marzo 2023, uno specifico provvedimento.

 

Come verificare la soglia di 1.000 euro

I debiti di importo residuo «fino a 1.000 euro» sono calcolati tenendo conto del capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni, mentre restano esclusi dal computo gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura. 

Il limite di 1.000 euro è determinato non con riferimento all’importo complessivo della cartella di pagamento, ma in relazione agli importi dei «singoli carichi» contenuti nella stessa (cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/2021).

Ne deriva che, in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo, rileva l’importo di ciascuno, se i singoli carichi non superano i 1.000 euro, possono beneficiare tutti dell’annullamento.

E' anche possibile che, all’interno della medesima cartella di pagamento, vi siano carichi rientranti nello Stralcio, in quanto d’importo residuo inferiore alla soglia di 1.000 euro, e carichi esclusi perché d’importo residuo superiore a tale soglia.

In sostanza, per l'individuazione dei carichi da annullare, vengono considerati i seguenti elementi:

  • importo, ovvero importo residuo a livello di singolo carico affidato, comprensivo di capitale, interessi iscritti a ruolo e sanzioni, pari o inferiore a 1.000 euro;
  • data di determinazione dell'importo, corrispondente al 1° gennaio 2023.

 

Torna indietro