Bonus fiscali edilizi con contratto non registrato
a cura di paolo
La data certa sul contratto di comodato, richiesta per usufruire dei benefici fiscali, può essere dimostrata con modalità diverse dalla registrazione
Per lunga tradizione di prassi, per la verifica della legittimità della fruizione degli incentivi fiscali previsti per il recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione energetica degli edifici, al comodatario è richiesta la registrazione del contratto di comodato, ai fini della dimostrazione della data certa.
La questione non è però pacifica come appare. L’ordinanza numero 13424 della Corte di Cassazione, datata 18 maggio 2021, si occupa di questa questione, stabilendo un principio d’interpretazione estensivo che lascia aperta la porta anche a possibilità diverse.
La Corte di legittimità segna una linea di diritto molto chiara: l’articolo 16-bis del TUIR, quello che tratta appunto della detrazione prevista per la tipologia di interventi in esame, “nel riconoscere il diritto alle agevolazioni fiscali a vantaggio dei detentori degli immobili, non stabilisce a tal fine alcun obbligo di registrazione della scrittura privata”.
Del resto, prosegue l’ordinanza, l’articolo 2704 del Codice civile, che prescrive la data certa ad una scrittura privata ai fini della sua validità nei confronti dei terzi, non stabilisce che la certezza della data debba essere acquisita necessariamente attraverso la registrazione, e neanche indica una elencazione di fattispecie puntuali per acquisirla, essendo invece sufficiente l’esistenza di un qualsiasi “fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento”.
Di fatto il Codice civile lascia ampio spazio di manovra al contribuente per poter dimostrazione la certezza della data e la giurisprudenza ammette persino la prova testimoniale, motivo per cui la Corte di Cassazione considera infondato ritenere “che ai fini fiscali per l’ottenimento dei benefici occorra la registrazione della scrittura privata”.
Da un punto di vista pratico, data l’esplicita richiesta della registrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, il problema del non assecondare la prassi si concretizza nel fatto, puntualizzato dalla Corte, che in assenza di registrazione, è lasciato “al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso della registrazione, idoneo secondo l’allegazione della parte, a dimostrare la data certa”. Il contribuente non potrà trascurare che ogni valutazione effettuata caso per caso non può che presentare un certo livello di indeterminatezza.
Con ogni probabilità, chi, oggi, leggerà questo articolo, non potrà fare a mano di chiedersi se quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza in questione, valga anche per il Superbonus 110%.
La risposta, in questo caso, presenta delle più sfocate linee di certezza.
La prassi, in occasione delle circolari sul tema, coerentemente con la sua linea, anche per questo incentivo fiscale richiede la registrazione del contratto di comodato. Ma è pur vero che il principio stabilito dalla Corte di Cassazione presenta delle linee di generalità, essendo una valutazione delle corrette modalità per dimostrare la certezza della data, che è questione generale e non specifica.
Però, è anche vero che la più recente versione dell’articolo 119 del DL 34/2020, che disciplina appunto il Superbonus 110%, al comma 10-bis prevede che “il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
Quindi, nel caso specifico, a differenza che negli altri incentivi fiscali di settore, ci sarebbe una previsione normativa che prescrive la registrazione del contratto di comodato.
Ma questa previsione, si noti bene, è inserita nel contesto del comma 10-bis, che non disciplina la generalità delle situazioni, ma la specificità di un ben determinato caso (quello degli enti non commerciali), fatto che potrebbe anche lasciare spazio all’ipotesi che la richiesta esplicita si riferisca solo al caso specifico.
Quindi la questione, nel caso del Superbonus 110%, può dirsi dubbia, fatto che si inserisce con coerenza nel contesto di incertezza che caratterizza questa agevolazione fiscale.