Cassa integrazione Covid: si può ancora fare domanda
a cura di paolo
Chiarimenti della Fondazione CDL sulla riapertura dei termini scaduti il 30.9 per la cassa integrazione, prevista dal Decreto fiscale in via di conversione. INPS conferma
Nuove importanti considerazioni si aggiungono all''emendamento al DL 146 2021 relativo alla riaperture dei termini per le domande di cassa integrazione già scadute , previsto da un emendamento approvato nel corso della conversione in legge.
Si ricorda che la modifica prevede la proroga al 31 dicembre dei termini di decadenza per l'invio dei dati da parte dei datori di lavoro relativi a conguagli o pagamento diretto della cassa integrazione con causale COVID 19 scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021. Anche le domande già inviate dopo la scadenza saranno automaticamente considerate valide ma solo entro il limite di spesa di 10 milioni di euro
Il testo ha già ottenuto l'approvazione al Senato ed è atteso ora alla Camera . Il termine per l'approvazione definitiva della legge è fissato al 20 dicembre 2021.
Il Consiglio nazionale si era fatto carico di proporre tale proroga in audizione parlamentare. Ieri attraverso la sua Fondazione studi è stato osservato che vista la deroga, per le domande inviate dopo il termine, anche ricordando precedenti prassi tenute dall'INPS, non ci dovrebbero essere preclusioni all'invio delle domande, fuori termine, anche in questi giorni, purche entro la data di approvazione della conversione del DL n. 146 2021 . Questo è stato confermato anche dal direttore vicario dell'INPS Caridi nel corso di un webinar organizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del lavoro nella giornata del 2 dicembre
Riepiloghiamo quindi nei paragrafi seguenti i chiarimenti della Fondazione studi sui due aspetti dell'emendamento che introduce
- la possibilità di recuperare entro il 31 dicembre 2021 eventuali domande di cassa integrazione e assegni ordinari con causale COVID
- la possibilità di invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo con termini scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021.
Domande Cassa integrazione
La Fondazione afferma che la nuova norma rappresenta uno strumento di semplificazione laddove " considera validamente presentate le domande di cassa integrazione guadagni già inviate, e non accolte, alla data di entrata in vigore della legge di conversione"
Dato che allo stato attuale, non ci sono blocchi telematici o procedurali che impediscano la presentazione delle domande di cassa integrazione per periodi temporali decaduti, anche in considerazione di precedenti analoghi , è "ragionevole valutare l’opportunità di procedere, medio tempore, alla presentazione, laddove non già effettuata, di tutte le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da Covid-19, prima della data di pubblicazione della legge di conversione del decreto legge n. 146/2021, affinché i datori di lavoro si possano avvalere efficacemente della validità prescritta per tutte le istanze inviate anticipatamente al predetto termine.
Per quanto riguarda invece domande di accesso effettivamente inviate e respinte per tardiva presentazione della domanda la Fondazione ritiene che non sia necessario riproporle entro la data di entrata in vigore della legge di conversione. Su questo si attendono ovviamente chiarimenti ufficiali dall'istituto dopo l'entrata in vigore della legge di conversione.
Invio dati per conguagli e pagamenti
L'emendamento approvato prevede inoltre , come detto che l’invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da Covid-19 scaduti tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021, possano essere trasmettessi entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
L'approfondimento della Fondazione Studi propone anche un completo schema di riepilogo di diversi casi di invio dei modelli SR 41 e delle soluzioni consigliate dagli esperti.