Comitato tecnico per attuare la riforma fiscale
a cura di paolo
Firmato il decreto per istituire il Comitato tecnico. Sono tredici le commissioni di esperti pronte ad attuare la riforma tributaria
Con un comunicato del 7 agosto 2023 del Ministero dell’economia e delle finanze si apprende la notizia che è stato firmato, dal viceministro Maurizio Leo, il decreto per l’istituzione del Comitato tecnico per l’attuazione della riforma tributaria. Il comitato costituirà un vero e proprio organismo con il compito di predisporre i decreti legislativi di attuazione della legge delega per la riforma fiscale approvata dal Parlamento.
Il Comitato è composto da
- un Comitato di coordinamento generale,
- una segreteria tecnica e
- Commissioni di esperti in materia fiscale e tributaria.
La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito, non sono infatti previsti compensi, indennità e rimborsi spese.
In particolare il Comitato di coordinamento generale è composto dall'On.le Prof. Maurizio Leo, che lo presiede, dal Dott. Giovanni Spalletta, dal Dott. Fiorenzo Sirianni, dall'Avv. Ernesto Maria Ruffini, dal Cons. Roberto Alesse e dal Gen. C.A. Andrea De Gennaro.
Entro il 20 settembre 2023, i coordinatori delle Commissioni di esperti trasmettono al Comitato di coordinamento generale gli schemi di loro competenza dei decreti legislativi di attuazione della legge di delega per la riforma fiscale.
Successivamente il Comitato di coordinamento generale sottopone a verifica tali schemi in particolare per valutarne la coerenza complessiva con i principi ed i criteri direttivi, generali e specifici, stabiliti dalla legge delega. Il Comitato, coadiuvato dalla Segreteria tecnica, verifica inoltre la compiutezza degli elaborati trasmessi dei testi unici e del codice.
La Segreteria tecnica, i cui componenti partecipano ai lavori delle Commissioni di esperti, assicura in particolare la coerenza giuridico-finanziaria dei contenuti delle disposizioni degli schemi dei decreti legislativi delegati con quelle della legge di delega per la riforma fiscale.
L'Ufficio legislativo-finanze cura altresì, in particolare, l'adeguatezza e l'omogeneità del linguaggio normativo degli schemi dei decreti legislativi delegati, inoltrandoli quindi all'Ufficio del Coordinamento legislativo, ed il suo personale assicura le funzioni di segreteria del Comitato di coordinamento generale e delle Commissioni di esperti.
Le Commissioni di esperti
Le Commissioni di esperti sono 13:
- per la materia della fiscalità internazionale, al fine in particolare di assicurare l'adeguamento e la coerenza dell'ordinamento tributario nazionale alle raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e ai principi stabiliti in materia dall'ordinamento dell'Unione europea, nonché di rendere il sistema di imposizione sul reddito maggiormente competitivo sul piano internazionale, di provvedere alla revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche e delle persone giuridiche e di recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022;
- per la materia dello Statuto dei diritti del contribuente, al fine in particolare di revisionarne la disciplina e di garantire i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento del contribuente, anche quanto all'interpretazione delle norme tributarie, di garantire una generale applicazione del contraddittorio a pena di nullità, il rafforzamento dell'obbligo di motivazione degli atti impositivi, la razionalizzazione della disciplina dell'interpello, la definizione della disciplina della consulenza giuridica e del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario, delle cause di invalidità degli atti impositivi e di quelli della riscossione, nonché il potenziamento dell'esercizio del potere di autotutela e istituendo, definendone i compiti, il Garante nazionale del contribuente;
- per la materia dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), al fine in particolare di definire le disposizioni generali del relativo sistema giuridico, garantendo la progressività e la graduale riduzione dell'imposta e il riordino delle deduzioni, degli scaglioni di reddito, delle aliquote, delle detrazioni e dei crediti d'imposta, nonché di disciplinare le norme relative alle diverse categorie reddituali;
- dell'imposta sui redditi delle società (IRES), al fine in particolare di revisionare l'aliquota IRES per finalità agevolative, di semplificare il regime di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, nonché la revisione della disciplina relativa ai componenti a efficacia pluriennale, della deducibilità degli interessi passivi e delle perdite, di rivedere la disciplina tributaria delle disposizioni inerenti il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, quella in materia di società non operative, nonché di rivedere la disciplina relativa alle società a ristretta base partecipativa. Per la materia dell'IRAP, al fine in particolare di definirne il graduale superamento con priorità per le società di persone e per le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- per la materia dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle altre imposte indirette, al fine in particolare di ridefinire i presupposti dell'IVA e le operazioni esenti, di razionalizzare il sistema delle aliquote secondo i criteri della normativa unionale, di riformare la disciplina della detrazione, di razionalizzare la disciplina del gruppo IVA e dell'IVA per gli enti del Terzo settore, nonché di rivedere il trattamento tributario delle opere d'arte;
- per la materia doganale, al fine in particolare di ridefinirne il quadro normativo e gli assetti generali, nonché di rivedere la fattispecie delle controversie doganali. Per la materia dell'accisa e delle altre imposte sulla produzione e sui consumi, al fine in particolare di rimodulare i meccanismi impositivi sui prodotti energetici e sull'energia elettrica tenendo conto dell'impatto ambientale, di riordinare le agevolazioni di settore, nonché di regolare il divieto di vendita a distanza dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide;
- per la materia della fiscalità regionale e locale, al fine in particolare di rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n. 68, di razionalizzare i tributi regionali e locali, di revisionare il sistema della riscossione delle entrate degli enti locali, anche attraverso forme di cooperazione con lo Stato, nonché il sistema sanzionatorio;
- dei giochi, al fine di riordinarne le disposizioni come previsto dall'articolo 15 della legge delega, in particolare prevedendo tra l'altro misure per la tutela dei soggetti più vulnerabili, forme di concertazione tra Stato, regioni e enti locali quanto alla dislocazione territoriale delle reti fisiche di offerta di gioco, aggiornando la disciplina della struttura delle reti di raccolta del gioco online e dell'assegnazione delle relative concessioni, potenziando il contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'offerta di gioco, nonché revisionando la disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi;
- per la materia degli adempimenti e dei versamenti, al fine in particolare di razionalizzare gli obblighi dichiarativi, di armonizzarne e revisionare i termini degli adempimenti tributari e di versamento, nonché agli altri fini previsti dall'articolo 16 della legge delega;
- per la materia del procedimento accertativo, al fine di riformarne la disciplina, perseguendone la semplificazione, di riordinare le disposizioni normative concernenti le attività di analisi del rischio, introducendo forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere che effettuano attività di controllo, nonché prevedendo misure di incentivazione dell'adempimento spontaneo dei contribuenti attraverso il potenziamento del regime dell'adempimento collaborativo e l'introduzione del concordato preventivo biennale;
- per la materia della riscossione, al fine in particolare di ridefinirne il sistema semplificandolo e incrementandone l'efficienza con la pianificazione annuale delle procedure di recupero di competenza dell'agente della riscossione e l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze del potere di verifica della conformità di tale attività alla programmazione annuale, nonché di introdurre il discarico automatico e la revisione della disciplina della responsabilità dell'agente della riscossione, la modifica progressiva delle condizioni di accesso ai piani di rateazione, il potenziamento dell'attività di riscossione coattiva dell'agente della riscossione e l'individuazione di un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione;
- per la materia del contenzioso, al fine in particolare di potenziare la digitalizzazione della giustizia tributaria, di prevedere interventi di deflazione del processo favorendo, altresì, la definizione agevolata delle liti pendenti, nonché di ridefinire l'assetto territoriale delle corti di giustizia tributaria, nonché agli altri fini previsti dall'articolo 19 della legge delega;
- delle sanzioni, al fine in particolare di migliorarne la proporzionalità, di razionalizzarne il sistema, sia amministrativo sia penale, di rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario, di escludere l'applicazione delle sanzioni per i contribuenti che presentino una dichiarazione integrativa al fine di adeguarsi alle indicazioni elaborate dall'Amministrazione finanziaria, di riordinare il sistema sanzionatorio in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, della legge delega.