DL Aiuti ter: riduzione prezzo carburanti fino al 31/10

a cura di paolo

Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti: le novità del DL Aiuti ter pubblicato in GU n 223 del 23.09

Pubblicato in GU n 223 del 23 settembre 2022 il decreto Aiuti ter (DL n 144/2022)

Tra le altre novità, esso reca interventi in materia di carburanti e in particolare, in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022: 

a) le aliquote di accisa, di cui all’allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure: 

1) benzina: 478,40 euro per mille litri; 

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri; 

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi; 

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo; 

b) l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento

In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a) , numero 2), del presente articolo, l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4 -bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022. 

Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all’articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b) , del medesimo articolo 25, trasmettono, entro il 10 novembre 2022, all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all’articolo 19 -bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l’utilizzo dei modelli di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a) , del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30 ottobre 2022. 

La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell’applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a) , del presente articolo, venga disposta la proroga dell’applicazione delle aliquote come rideterminate dal medesimo comma 1, lettera a) . 

Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall’articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione è applicata per l’invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

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