Esonero contributivo totale per le nuove cooperative

a cura di paolo

Tutti i dettagli sullo sgravio contributivo del 100% per 2 anni per le cooperative di lavoratori che rilevano l'azienda in crisi (workers' buy out) in legge di bilancio

Nella  legge di bilancio 2022  (Legge n.234/ 2021)   spiccano  per entità dell' impatto finanziario e il cambio di  visione complessiva,  le misure per  la salvaguardia dell’occupazione e la continuità delle attività imprenditoriali . Una  ampia riforma degli ammortizzatori sociali  estende  le tutele a praticamente  tutti i lavoratori  dipendenti con  Cassa integrazione straordinaria con nuove causali, FIS allargato, Fondi bilaterali da istituire obbligatoriamente nei settori che ne sono privi, ampliamento dei contratti di espansione e solidarietà)  

Oltre a ciò, con lo stesso intento di difesa dei posti di lavoro si segnala  la particolare misura prevista   dall’art. 1 commi 253 e 254 della L. 234/2021  che riconosce in favore delle società cooperative  istituite a partire  dal 1° gennaio 2022,  un esonero dal versamento del 100% dei  contributi previdenziali  posti a carico dei datori di lavoro.

 L’esonero ha le seguenti caratteristiche:

  • una  durata massima di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa
  • limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile
  • esclusione di premi e contributi INAIL 

La particolarità sta nel fatto che lo sgravio è applicabile alle  cooperative di lavoratori  che si costituiscono dal 1° gennaio del 2022 con operazioni dette di "workers buy out" secondo quanto previsto dal comma 3-quater dell’art. 23 del DL 83/2012, un nuovo comma che modifica la legge istitutiva del Fondo per l'occupazione della legge di bilancio precedente.

  Si tratta in particolare delle  imprese in forma di società cooperativa   in cui si associano per la maggior parte  lavoratori dipendenti da aziende interessate da riorganizzazioni , delocalizzazioni o crisi aziendali  che  i titolari  trasferiscono in cessione o affitto  ai lavoratori medesimi,   grazie anche a finanziamenti  dello Stato. Sulle modalità  specifiche e i criteri  di attuazione  di tali finanziamenti si attende un  decreto del Ministro dello Sviluppo economico che dovrà anche tenere presente la normativa  dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.

La norma della legge di bilancio specifica anche un altra condizione   per ottenere l'agevolazione contributiva:    il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori  deve aver corrisposto ai propri dipendenti, nell’ultimo periodo d’imposta, retribuzioni almeno pari al 50% dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

Va sottolineato infine che per i lavoratori interessati dall'esonero esonero  non ci sono ripercurssioni dal punto di vista previdenziale in quanto resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

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