Forfettari 2023: soglia di accesso a 85.000 euro
a cura di paolo
La Legge di Bilancio 2023 in corso di approvazione innalza da 65.000 a 85.000 euro la soglia di accesso e permanenza nel regime forfettario
La Legge di Bilancio 2023 che ha già ricevuto la fiducia del Parlamento e sarà presentata il 27 al Senato per l'approvazione finale, riporta, tra le altre, una novità per i contribuenti in regime forfettario.
Nel comma 44 rubricato Modifiche al regime forfettario si prevedono le seguenti modifiche all’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190:
a) al comma 54, lettera a), le parole: “euro 65.000” sono sostituite dalle parole: “euro 85.000”;
b) al comma 71 sono aggiunti i seguenti periodi: “Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.”.
Legge di bilancio 2023: modifiche al regime forfettario
Nel dettaglio, come anche evidenziato dalle note di lettura al ddl, la disposizione della lett. a) innalza da 65.000 euro a 85.000 euro il limite di ricavi o compensi di cui al comma 54 della legge n. 190 del 2014, che costituisce uno dei requisiti di accesso e permanenza nel regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni.
Attenzione al fatto che il nuovo limite di 85.000 euro dovrebbe applicarsi a partire dal periodo d’imposta 2023.
Pertanto, applicano il regime forfetario nel 2023 i contribuenti che, al ricorrere degli altri requisiti, nel 2022 non hanno superato detta soglia.
Ai fini della franchigia IVA riservata ai soggetti in regime forfettario, l’innalzamento della soglia dei ricavi e compensi fino a 85.000 euro tiene conto della direttiva (UE) 2020/285 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. La Direttiva prevede che gli Stati possono ammettere al regime di franchigia IVA i soggetti con volume di ricavi e compensi non superiore a 85.000 euro; la medesima direttiva prevede che se nel corso dell’anno solare il soggetto passivo supera la soglia di volume d’affari di 100.000 euro il regime di franchigia cessa di applicarsi a partire da quel momento.
In attesa del recepimento della citata direttiva, l’innalzamento della soglia fino a 85.000 euro, così come previsto dalla presente disposizione, è subordinato al rilascio di una specifica misura di deroga da parte delle competenti autorità europee. La richiesta, presentata il 4 novembre u.s., è attualmente al vaglio delle competenti autorità europee.
La disposizione della lettera b) modifica il successivo comma 71 per prevedere l’ipotesi di cessazione del regime forfetario dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro; per espressa previsione normativa, è dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
Per il periodo d’imposta in cui i ricavi o i compensi superano il limite di 100.000 euro, il reddito è determinato con le modalità ordinarie.
Pertanto, sinteticamente, in conseguenza delle modifiche apportate e fermi restando tutti gli altri requisiti previsti per la permanenza nel regime:
- in caso di ricavi o compensi di ammontare compreso tra 85.001 euro e 100.000 euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo;
- in caso di ricavi o compensi di ammontare superiore a 100.000 euro il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso.
- l'imposta sul valore aggiunto ai applica a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
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