Formazione contro la violenza di genere

a cura di paolo

Le linee guida ministeriali sul nuovo elenco enti CUAV accreditati per percorsi di recupero - CUAV - rivolti agli autori di reati di violenza contro le donne. Requisiti e domanda

 

il decreto del 22 gennaio 2025, emanato dal Ministero della Giustizia in collaborazione con la Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, pubblicato in GU il 28 marzo scorso,  stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero per gli autori di reati di violenza contro le donne e di violenza domestica (cd CUAV centro uomini autori di violenza).

Questo decreto si inserisce nel quadro normativo italiano volto a contrastare la violenza di genere, in linea con la Convenzione di Istanbul ratificata dall'Italia nel 2013.

Va ricordata in particolare  la legge 24 novembre 2023, n. 168, che disciplina il contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica;  l'articolo 165 del codice penale, modificato dalla suddetta legge, prevede che la sospensione condizionale della pena per determinati reati di violenza sia subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni accreditati.

1) Requisiti per l'accreditamento nella formazione contro la violenza di genere

L'obiettivo principale del decreto è  quindi definire i criteri e le modalità per l'accreditamento degli enti e delle associazioni che organizzano percorsi di recupero per gli autori di reati di violenza. 

Questi percorsi sono destinati sia 

  1. ai soggetti condannati per tali reati, sia 
  2. agli imputati o indagati, al fine di prevenire la recidiva e favorire il reinserimento sociale.

In questa ottica  il decreto introduce una serie di definizioni chiave, tra cui i"Centri per uomini autori o potenziali autori di violenza" (C.U.A.V.), che sono gli enti accreditati per svolgere i percorsi di recupero. I C.U.A.V. devono essere costituiti da enti pubblici, enti del servizio sanitario, enti del terzo settore o una combinazione di questi.

Per ottenere l'accreditamento, gli enti devono possedere requisiti strutturali ed esperienziali specifici, tra cui:

  •     Comprovate esperienze e competenze professionali nel trattamento degli uomini autori di violenza.
  •     Garanzia di prestazioni minime garantite.
  •     Requisiti formativi e di onorabilità per i soci, amministratori e responsabili degli enti.

2) Percorsi contro la violenza CUAV: domanda di accreditamento e vigilanza

Il procedimento di accreditamento come Centro per uomini autori di violenza (C.U.A.V.), è prevista  la presentazione di una domanda al Ministero della Giustizia, corredata da una serie di documenti che attestino il possesso dei requisiti richiesti. Ecco una panoramica della documentazione necessaria:

Documentazione Generale

    Modello di Domanda: La domanda deve essere presentata utilizzando il modello predisposto dal Ministero della Giustizia, disponibile sul sito istituzionale.

    Dichiarazioni e Autocertificazioni:

        Requisiti Strutturali ed Esperienziali: Dichiarazioni che attestano l'esperienza e le competenze professionali specifiche nel trattamento degli uomini autori di violenza, nonché il possesso dei requisiti minimi previsti dall'intesa.

        Requisiti di Onorabilità: Dichiarazioni riguardanti l'assenza di condanne penali, procedimenti penali in corso, misure di prevenzione o sicurezza, e sanzioni disciplinari per i soci, amministratori e responsabili dell'ente.

    Documentazione di Supporto:

        Registrazione nel RUNTS: Per gli enti del terzo settore, documentazione che attesta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

        Statuto dell'Ente: Copia dello statuto che includa tra gli scopi sociali attività legate alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne.

        Attività Svolte: Documentazione che attesti lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile per almeno tre anni, inclusi bilanci e protocolli con l'autorità giudiziaria.

Documentazione Specifiche per l'Accreditamento

  •     Prestazioni Minime Garantite: Documentazione che dimostri la capacità di garantire le prestazioni minime richieste per i percorsi di recupero.
  •     Formazione del Personale: Attestazioni relative alla formazione specifica del personale coinvolto nei percorsi di recupero, in particolare per quanto riguarda la violenza di genere.
  •     Protocolli e Accordi: Copia di eventuali protocolli sottoscritti con l'autorità giudiziaria o accordi con enti locali per lo svolgimento dei percorsi di recupero.

Documentazione per la Vigilanza e il Controllo

  •     Obblighi Formativi Permanenti: Attestazioni o certificazioni annuali relative all'adempimento degli obblighi formativi permanenti previsti dall'intesa.
  •     Comunicazioni Periodiche: Documentazione relativa a eventuali cambiamenti nei requisiti di accreditamento, avvio di procedimenti penali o disciplinari, e altre comunicazioni richieste dal Ministero.

La domanda e la relativa documentazione devono essere trasmesse al Ministero della Giustizia in via telematica, utilizzando posta elettronica certificata (PEC) o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

ATTENZIONE:   Il Ministero può richiedere integrazioni documentali entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, interrompendo il termine di valutazione fino al ricevimento della documentazione richiesta.

Scarica qui il testo del decreto e le linee guida

3) Percorsi formativi contro la violenza Elenco CUAV accreditati

Il Ministero, attraverso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è responsabile della gestione dell'elenco dei C.U.A.V. accreditati. 

L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e aggiornato trimestralmente.

I C.U.A.V. accreditati devono rispettare specifiche condizioni di esercizio, pena la revoca dell'inserimento nell'elenco. 

Tra queste condizioni vi sono il rispetto delle linee guida per lo svolgimento delle attività e l'adempimento degli obblighi formativi permanenti. 

Il decreto prevede anche un sistema di vigilanza e controllo, con la possibilità di sospensione o cancellazione dall'elenco in caso di violazioni.

4) Linee Guida per i Percorsi di Recupero

Le linee guida allegate al decreto forniscono indicazioni dettagliate sullo svolgimento dei percorsi di recupero. Questi percorsi devono essere strutturati in modo da consentire al giudice di definire la tipologia e la durata più idonee, tenendo conto del tipo di violenza commessa e delle esigenze del caso concreto. Le linee guida prevedono:

    Lavoro in rete e multidisciplinarietà, con la costituzione di équipe dedicate composte da professionisti adeguatamente formati.

    Accesso al C.U.A.V., definizione del programma e svolgimento del percorso, con la possibilità di modificare il programma in base all'andamento del caso specifico.

    Sicurezza della vittima, con l'esclusione di qualsiasi tecnica di mediazione tra le parti e la garanzia che il contatto con la vittima avvenga tramite il suo rappresentante processuale o i servizi che la hanno in carico.

Il decreto prevede una valutazione iniziale e finale dei percorsi di recupero, svolta da équipe multidisciplinari con metodi e strumenti validati dalla comunità scientifica. 

Le valutazioni devono essere trasmesse all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) per l'accertamento dell'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero.

Il decreto prevede  anche disposizioni transitorie per consentire ai C.U.A.V. già operanti di continuare ad organizzare i percorsi di recupero fino all'adeguamento ai nuovi requisiti. Dopo il periodo transitorio, i percorsi di recupero in corso presso i centri non accreditati proseguiranno presso altri C.U.A.V. designati.

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