Il bonus Irpef straordinario di Agosto e Settembre

a cura di paolo

Il bonus Irpef straordinario di agosto e settembre

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro mette in guardia i contribuenti da una notizia “fuorviante” diffusa on line su un fantomatico bonus Irpef straordinario

 

Che la comunicazione on line soffra dello spiacevole fenomeno delle fake news è fatto ormai di dominio pubblico. Che questo fenomeno investa anche il settore della fiscalità, con notizie divergenti dalla realtà, è meno frequente, ma succede.

Il 3 settembre scorso la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato sul suo sito internet un interessante comunicato stampa intitolato “Bonus Irpef: incremento in busta su agosto e settembre è una fake news”. Qui il testo integrale del Comunicato.

In effetti, da mesi ormai, circolava (pubblicata da siti web evidentemente poco attendibili), anche nei più importanti canali telematici di distribuzione di informazione, una notizia definita dalla Fondazione “fuorviante”.

Gli articoli in questione millantavano l’esistenza di un bonus Irpef, introdotto dall’attuale governo Draghi, che dipendenti e pensionati avrebbero dovuto ricevere nelle buste paga di agosto e dicembre; attribuendo la paternità della notizia ad una organizzazione sindacale.

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nel comunicato stampa precisa quello che tutti i professionisti in effetti già sanno, ma che non è detto che sappiano anche i contribuenti, i quali potrebbero essere indotti ad avere false aspettative; e cioè che:

  •  il governo Draghi non non ha modificato le detrazioni da lavoro dipendente né i bonus Irpef previsti per gli stessi contribuenti;
  •  l’erogazione dei bonus Irpef avviene con cadenza mensile durante l’anno di maturazione.

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ribadisce quindi che “contrariamente a quanto affermato nell’informativa sindacale e poi ripreso da alcuni organi di stampa, non è previsto nessun accumulo nella busta paga di agosto in quanto si tratta di detrazioni fiscali già riconosciute dal datore di lavoro e godute precedentemente dal lavoratore”.

 

 

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