Pagamenti cartelle, rateizzazioni e rottamazione: le Faq dell'Agenzia

a cura di paolo

 

Le FAQ dell'Agenzia con i chiarimenti sulle novità del Decreto Fiscale 2021 in materia di riscossione: nuovi termini per Rottamazione, pagamenti delle cartelle e rateizzazioni.

 

Dal 01.09 ha ripreso l'attività riscossione e accertamento dell'Agenzia: i termini di pagamento delle cartelle, delle rate 2020 della definizione agevolata, e le FAQ dell'Agenzia

Dal 1° settembre è ripartita l'attività di riscossione dell'Agenzia, riprendendo così la procedura di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive. 

Con l'approvazione e pubblicazione in GU del 21.10.2021 n. 252, del Decreto Fiscale (DL n. 146/2021) collegato alla Manovra di Bilancio e recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, sono stati definiti nuovi termini per:

  • il pagamento di cartelle notificate dall’Agenzia delle entrate-Riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021.
  • le rateizzazioni 
  • e per il versamento delle rate 2020 e 2021 della Definizione agevolata. 

A seguito di queste novità sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti (FAQ) dell’Agenzia delle Entrate aggiornate al 22 ottobre 2021, per fornire alcuni chiarimenti ai contribuenti in merito alle diposizioni introdotte in materia di riscossione dal Decreto Fiscale n. 146/2021.

Ma vediamole nel dettaglio, così come indicato anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Termini pagamento cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021

 

Il Decreto Fiscale prevede l'estensione da 60 a 150 giorni (5 mesi) del termine per effettuare il pagamento delle cartelle di pagamento notificate dall’Agenzia delle entrate-Riscossione notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021

Pertanto, fino allo scadere del termine di 150 giorni dalla notifica non saranno dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà dar corso all’attività di recupero.

Definizione agevolata: rate scadute del 2020 al 30 novembre 2021

Il Decreto Fiscale ha previsto la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal “Decreto Sostegni-bis”.

Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020, potranno essere versate, in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021, insieme a quelle previste in scadenza nel 2021.

Entro il 30 novembre 2021 dovranno quindi essere versate integralmente:

  • le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute nel 2020 (rate del 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre) e del 2021 (rate del 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre);
  • le rate del “Saldo e stralcio” scadute nel 2020 (rate del 31 marzo, 31 luglio) e scadute nel 2021 (31 marzo, 31 luglio).

Si ricorda che è prevista la possibilità di effettuare il pagamento avvalendosi anche dei 5 giorni di tolleranza aggiuntivi concessi dalla legge (quindi saranno considerati validi i versamenti effettuati entro il 6 dicembre  2021). In caso di pagamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Segnaliamo infine che sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it è possibile chiedere la copia della “Comunicazione delle somme dovute” e dei bollettini di pagamento nonché utilizzare il servizio che consente di verificare la presenza, tra gli importi da pagare in definizione agevolata, di carichi potenzialmente annullabili in base ai requisiti di legge fissati dal decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) per lo “stralcio-debiti”.  

Rateizzazioni

Nuovi termini di decadenza per piani di dilazione in essere all’inizio della sospensione Covid-19

Per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020*, cioè prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione conseguente all’emergenza Covid-19, il Decreto Fiscale prevede l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa

Per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate.

Entro il 2 novembre pagamento delle rate dei piani di dilazione in essere all’inizio della sospensione Covid-19

Il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 - 31 agosto 2021) per i contribuenti con piani di dilazione già in essere all’8 marzo 2020*, viene differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 (il versamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2 novembre in quanto la scadenza fissata dal DL 146/2021 coincide con un giorno festivo).

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