Pensioni minime: a luglio tutti gli aumenti arretrati

a cura di paolo

Le istruzioni applicative INPS in merito all'aumento delle pensioni minime per 2023 e 2024. Arrivano a luglio gli importi degli aumenti arretrati da gennaio

Pubblicate, con molto ritardo,  le istruzioni ufficiali INPS sull'aumento delle pensioni pari o inferiori al trattamento minimo INPS,  riconosciuto con la legge di bilancio 2023, in via eccezionale, dal  1° gennaio 2023 e fino a dicembre 2024

Con il messaggio 2329   del 22 giugno 2023 si conferma che il conguaglio degli arretrati verrà effettuato a con la pensione di  luglio 2023. (vedi ultimo paragrafo)

La circolare INPS  35 2023 del 3 aprile 2023 erano state chiarite  le modalità di calcolo per il quale si fa riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna mensilità,

  compresa la tredicesima. 

Sono escluse dalla base di calcolo, per la determinazione dell’incremento,

  • le prestazioni fiscalmente non imponibili (ad esempio le somme corrisposte a titolo di maggiorazione sociale, la somma aggiuntiva c.d. quattordicesima mensilità, l’importo aggiuntivo della pensione),
  •  le prestazioni di carattere assistenziale, 
  • le prestazioni a carattere facoltativo e 
  • le prestazioni di accompagnamento a pensione ( ad es. APE sociale)

Per le pensioni  che decorrono fra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024, l’incremento spetta dalla data di decorrenza della pensione.

Pensioni minime: la misura dell’ aumento  

trattamento minimo  2023 classe di età percentuale aumento 2023  importo totale percentuale aumento 2024  
 563,74 euro sotto i 75 anni 1,5% 563,74 + 8,46 = 572,20 2,7% importi da aggiornare 
 563,74 euro sopra  i 75 anni 6,4% 563,74 + 36,08 = 599,82 2,7% con adeguamento ISTAT

 



L'istituto precisa che:

  • se il trattamento pensionistico complessivo è superiore all’importo mensile del trattamento minimo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento, l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del limite maggiorato.
  • Con riferimento alle pensioni in convenzione internazionale, l’incremento è riconosciuto sull’importo lordo del pro rata italiano in pagamento.
  • Nel caso delle pensioni ai superstiti cointestate il diritto all’incremento è valutato sulla base del trattamento complessivamente spettante a tutti i contitolari e viene poi  ripartito tra i beneficiari in proporzione alla percentuale spettante.
  • Qualora nel corso dell’anno 2023 il beneficiario compia 75 anni, l’incremento sarà adeguato dal mese successivo al compimento dell’età.

Aumento pensioni minime: pagamento e trattamento fiscale

 L’importo spettante a titolo di incremento sarà corrisposto con la stessa cadenza di pagamento della pensione ed evidenziato sul cedolino di dettaglio del pagamento .

Con il primo pagamento vengono corrisposti anche gli arretrati spettanti dal 1° gennaio 2023 o dalla decorrenza della pensione, se successiva.

Le somme corrisposte a titolo di incremento:

  • sono fiscalmente imponibili:
  • sono,  ininfluenti per l’erogazione, tra le altre, delle somme corrisposte a titolo di integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, ecc.
  • non rilevano ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024,  cioè il trattamento pensionistico complessivo sarà  considerare al netto dell'incremento transitorio.

Pagamento pensioni luglio 2023 gli aumenti arretrati 

Con il  messaggio  2329 del 22 giugno 2023 INPS conferma che  con la mensilità di luglio delle pensioni verrà corrisposto d’ufficio l’incremento  previsto dalla legge di bilancio  comprensivo degli arretrati  da  gennaio 2023  , e ricorda i criteri utilizzati e le attività effettuate a livello centrale.

Si ricorda che i beneficiari dell'aumento sono i titolari di trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità, di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS

L’incremento spetta solo sulle pensioni pagate dall’INPS

Si sottolinea che l’aumento viene attribuito :

  • sia alle pensioni integrate al trattamento minimo, anche in misura parziale o “cristallizzate”, 
  • sia alle pensioni non integrate il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS.

 

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