Pignoramenti veloci: il Fisco può entrare nei c/c di chi non paga le tasse?

a cura di paolo

La Meloni interviene sugli "equivoci" sorti sulla norma in bozza che prevederebbe l'eventuale accesso diretto da parte del Fisco sui c/c di alcuni contribuenti. I dettagli

Nella bozza del DDL di Bilancio 2024  è apparsa una norma che, ad operatività immediata da inizio 2024, prevedrebbe l’accesso diretto del Fisco alle informazioni sulle giacenze dei rapporti finanziari di chi non paga le tasse, attuando, quanto previsto dall'art 18 della Legge n 111/2023 o Legge per la Riforma fiscale, senza attendere il decreto attuativo sulla riscossione, che secondo le previsioni dovrebbe richiedere tempo.

La norma contenuta nella prima versione della legge di bilancio 2024, poi modificata, ha seminato ieri 26 ottobre, parecchio subbuglio e allarmismi.

Sottolineando che, sempre ieri, è stata diffusa una nuova bozza della Legge di bilancio, la Premier Meloni parlando della prima versione della norma sui pignoramenti veloci ha dichiarato: "Non se ne parla, questa norma non passa".

Vediamo ora il contenuto della norma in questione.

Pignoramenti rapidi sui c/c degli evasori: novità in arrivo

In sintesi la prima versione della norma incriminata, prevedeva un meccanismo secondo il quale,  appurato che ci sono le disponibilità sul conto corrente del debitore, l’agente della riscossione invia subito all’istituto di credito l’ordine di pagamento, informando al contempo lo stesso debitore, non oltre trenta giorni, per non incorrere nella nullità dell’atto.

Per rendere efficace il sistema di accesso diretto ai conto correnti, però, è necessario secondo la stessa norma, un coinvolgimento di tutti gli operatori interessati quali:

  • Abi, Poste italiane, l’Associazione italiana dei prestatori di servizi di pagamento 
  • e il Garante della Privacy. 

Vediamo ora in dettaglio, i contenuti della prima bozza della Legge di Bilancio, che anticipa il dlgs attuativo di razionalizzazione della Riscossione previsto dalla legge di riforma fiscale.

Pignoramenti rapidi sui c/c degli evasori: le norme in bozza

Secondo l'art. 18 rubricato Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione

della Legge n 111/2023 (Riforma Fiscale) con il comma e) num. 3) della Delega Fiscale prevede: "la razionalizzazione, l’informatizzazione e la semplificazione delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari, che non possono in ogni caso eccedere complessivamente la misura della sorte capitale, degli interessi e di ogni relativo accessorio fino all’effettivo soddisfo, anche mediante l’introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell’articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore".

Con l'art 23 della prima bozza di DDL di Bilancio 2024, e in particolare con il comma 13, dopo l'art 75 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si prevede di inserire il seguente:

  •  l'articolo 75-ter (Accesso alle informazioni e pignoramento telematico dei conti correnti), che dovrebbe prevedere quanto segue:

    • 1. Prima di procedere al pignoramento dei conti correnti rinvenienti dalla consultazione dell’archivio dei rapporti finanziari, l’agente della riscossione può, in fase stragiudiziale, accedere, mediante collegamento telematico diretto, alle informazioni relative alle disponibilità giacenti sui predetti conti correnti. 

    • 2. Se l’accesso di cui al comma 1 ha consentito di individuare crediti del debitore nella disponibilità di uno o più operatori finanziari, fermo quanto disposto dall’articolo 72-quaterl’agente della riscossione redige e notifica telematicamente al terzo, senza indugio, l’ordine di pagamento di cui all’articolo 72-bis, con le specifiche modalità informatiche stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. La notifica dell’ordine di pagamento è effettuata, a pena di nullità, anche al debitore, con le modalità stabilite dall’articolo 26, non oltre trenta giorni dalla notifica al terzo.

    • 3. Le soluzioni tecniche  di cooperazione applicativa per l’accesso alle informazioni sono definite sentite l’Associazione Bancaria Italiana, Poste Italiane S.p.A. e l’Associazione Italiana dei Prestatori Servizi di Pagamento, nonché il Garante per la protezione dei dati personali, anche ai fini dell’adozione, da parte dell’Agenzia delle entrate–Riscossione, di idonee  misure  di  garanzia  a  tutela  dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la  previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del  regolamento  (UE)  2016/679  del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e  del  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

Si ribadisce che si parla ancora di una norma in bozza ce dopo le dichiarazioni della Meloni, si attendono ulteriori chiarimenti in merito.

 

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