Quarantena COVID e mascherine al lavoro: le ultime novità

a cura di paolo

Le misure in vigore: Circolare del ministero 31.8.22 su quarantena-isolamento. Protocollo condiviso misure anticovid nei luoghi di lavoro privati 30.6.2022: FFP2 raccomandate.

 

Le regole per la protezione dal virus COVID 19  sono cambiate il 1°maggio 2022 per la maggior parte delle situazioni sociali, compreso il lavoro. Per i  lavoratori del settore privato  era stato  riconfermato l'obbligo di mascherina chirurgica  fino al 30 giugno 2022.

Nell' aggiornamento  del Protocollo anticovid per le aziende private, ( Qui il testo )    del 30 giugno 2022 sono state confermate sostanzialmente  le misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 già in vigore   con scadenza 31 ottobre 2022.

AGGIORNAMENTO 2.9.2022: Nuovi termini di quarantena per gli asintomatici

Il Ministero della salute, con circolare n. 37615 del 31 agosto 2022, ha aggiornato le indicazioni sulla gestione dei casi Covid-19, prevedendo una riduzione dei giorni di quarantena.

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono  sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:

- Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano  asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga  effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo  d’isolamento.

 

- In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.

Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di

caso COVID-19”.

Protocollo Covid luoghi di lavoro  30.6.2022

Secondo il comunicato stampa diffuso dal Ministero del lavoro la principale novità è che  viene raccomandato l'uso delle mascherine filtranti FP2  per la protezione dei lavoratori e degli utenti ovunque  non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro . 

Le mascherine saranno messe a disposizione dai datori di lavoro 

Il nuovo protocollo è un documento  piu snello che affida un ruolo centrale ai comitati aziendali per l’applicazione e la verifica delle regole di prevenzione già in vigore.

Inoltre,  prevede che  il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi  è responsabile dell''individuazione di particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire i dispositivi di protezione individuali (FFP2 ) avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.

 

Le Parti si impegnano a incontrarsi  incaso di cambiamenti del quadro epidemiologico che richiedano una ridefinizione delle misure prevenzionali qui condivise e comunque entro il 31 ottobre 2022 per verificare l‘aggiornamento delle medesime misure.

Gli obblighi anticontagio COVID 19 al 30 giugno 2022

GREEN PASS

Come previsto dal decreto "Fine emergenza COVID"  n. 24 del  24 marzo 2022    il 30 aprile è scaduto il termine dell'obbligo di esibire il green pass, base e rafforzato, sia nei luoghi pubblici che nei luoghi di lavoro.

OBBLIGO DI VACCINAZIONE PER I LAVORATORI 

I decreti di emergenza che si sono succeduti nel 2021  avevano previsto anche   l'obbligo vaccinale  per le seguenti categorie di lavoratori

  • personale sanitario delle strutture pubbliche e private convenzionate
  • personale socio.sanitario delle RSA :
  •  tutto il personale della scuola, 
  •  personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, polizia locale,
  •  personale dei sistemi di sicurezza della Repubblica (organismi della legge n. 124/2007), 
  • tutto il personale Strutture sanitarie e sociosanitarie RSA (di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), e 
  • personale degli Istituti penitenziari
  • lavoratori over 50 in tutti i settori produttivi pubblici e privati 

Il decreto 1 2022  ha introdotto  una sanzione per la mancata vaccinazione di chi è obbligato, lavoratori e non, pari a 100 euro che viene irrogata automaticamente dall'Agenzia delle entrate mediante verifiche a campione basate sull'incrocio dei dati con le anagrafi del Ministero della Salute.

ATTENZIONE l' obbligo di vaccinazione non è decaduto dal 1 maggio e resta in vigore,   con scadenze differenziate:

  1. FINO AL 15 GIUGNO  per docenti di scuola e università, personale scolastico amministrativo, personale della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, lavoratori sopra  i 50 anni 
  2. FINO AL 31 DICEMBRE  per personale sanitario e delle RSA.

Mascherine negli uffici pubblici  

Per il pubblico impiego una circolare del Ministro per la funzione pubblica Brunetta  del 29 aprile 2022 ha eliminato l'obbligo, affidando la valutazione a ciascuna amministrazione e  raccomandando  l'uso in particolare nelle occasioni di rischio. 

 

In generale  la circolare   precisa: si ritiene che ciascuna amministrazione, nella responsabilità del datore di  lavoro, debba impartire, tempestivamente, le necessarie indicazioni al riguardo, tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti."

Vengono quindi indicate le seguenti situazioni particolari:

UTILIZZO RACCOMANDATO delle mascherine FFP2

- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;

- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;

Il Ministro per la pubblica amministrazione

- nel corso di riunioni in presenza;

- nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni,code per l’ingresso in ufficio);

- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”;

- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie; - negli ascensori;

- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente;

UTILIZZO NON NECESSARIO

- in caso di attività svolta all’aperto;

- in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente;

- in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si  mantenga una distanza interpersonale congrua;

Ciascuna amministrazione dovrà quindi adottare le misure che ritiene più aderenti alle  esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, valutando anche l'evolluzione pandemica sul territorio.

 

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