Sanzioni ridotte Inps: dal 2024 tasso legale al 2,5%
a cura di paolo
Tabella tassi interesse sulle sanzioni ridotte per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali. Dal 2024 scendono al 2,5% con il tasso legale . Quando si applica
Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2023 a decorrere dal 1° gennaio 2024, è stata diminuita al 2,5 per cento annuo la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.
Come noto, la novità ha riflessi:
- sul calcolo degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso;
- sui rapporti creditori/debitori;
- sulla determinazione dell’usufrutto vitalizio, delle rendite e delle pensioni vitalizie,
- sulle sanzioni per omesso/ritardato versamento di contributi;
- sugli interessi da pagamento rateale in caso di adesione agli inviti a comparire ed ai processi verbali di constatazione.
INPS ha recepito la novità nella propria circolare 5 2023 del 10 gennaio 2023 che fornisce anche una tabella riepilogativa dei tassi dal 1990.
Riduzione sanzioni INPS quando si applica
Come detto infatti la variazione del tasso legale comporta qualche effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000. Tale disposizione, infatti, prevede la riduzione delle sanzioni previste alla misura del tasso legale in caso di:
- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
- crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione produttiva del settore.
La circolare precisa che la nuova misura del 2,5 per cento del tasso legale di interesse:
- si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023.
- alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2024.
Invece, per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti all'epoca come da tabella seguente
Periodo di validità |
Saggio di interesse legale |
fino al 15.12.1990 |
5% |
16.12.1990 - 31.12.1996 |
10% |
01.01.1997 - 31.12.1998 |
5% |
01.01.1999 - 31.12.2000 |
2,5 % |
01.01.2001 - 31.12.2001 |
3,5 % |
01.01.2002 - 31.12.2003 |
3 % |
01.01.2004 - 31.12.2007 |
2,5 % |
01.01.2008 - 31.12.2009 |
3 % |
01.01.2010 - 31.12.2010 |
1 % |
01.01.2011 - 31.12.2011 |
1,5 % |
01.01.2012 - 31.12.2013 |
2,5 % |
01.01.2014 - 31.12.2014 |
1 % |
01.01.2015 - 31.12.2015 |
0,5 % |
01.01.2016 - 31.12.2016 |
0,2 % |
01.01.2017 - 31.12.2017 |
0,1 % |
01.01.2018 - 31.12.2018 |
0,3% |
01.01.2019 - 31.12.2019 |
0,8% |
01.01.2020 - 31.12.2020 |
0,05% |
01.01.2021 - 31.12.2021 |
0,01% |
01.01.2022 - 31.12.2022 |
1,25% |
01.01.2023 - 31.12.2023 |
5% |
01.01.2024 - |
2,5% |