Smart working: possibile nominare medici competenti ad hoc

a cura di paolo

Il Ministero del lavoro apre alla nomina di vari medici competenti per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori in lavoro agile che operano a grande distanza dall'azienda

Un interpello della commissione  Salute e Sicurezza del Ministero del lavoro  n- 1 2023 ha fornito ieri un importante chiarimento sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori in smart working .

Il quesito era stato sollevato da Confcommercio che chiedeva se fosse  possibile nominare medici competenti diversi da quelli già operativi nella sede dell'impresa  per la sorveglianza sanitaria di dipendenti in modalità di lavoro agile, che svolgono la loro attivita in sedi diverse e distanti tra loro  e dalla sede principale 

Si proponeva la possibilità inoltre,  in caso di nomina di più medici  individuati per "apposite aree territoriali (provincie e/o regioni) e appositamente nominati esclusivamente per tali aree e per tipologie di lavoratori operanti da tali aree".  di individuarne  uno tra  questi  con funzioni di coordinamento.

La Commissione  nella risposta ricorda che il ruolo del medico competente, è disciplinato  dall’articolo 2 del Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008)  ed è tenuto ad effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal Testo unico. 

Ricorda inoltre che la normativa sullo smart working richiede che  ai lavorati subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza mediante collegamento informatico e telematico, vanno applicate le disposizioni del Titolo VII  del Testo Unico «indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa».

Condividendo quindi l'esigenza evidenziata dalla domanda di Confcommercio  la Commissione  afferma che l’articolo 39, comma 6 del testo unico,  già  prevede per aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese, e  qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, che  il datore di lavoro possa  nominare più medici competenti, uno per ogni sede, individuando un medico coordinatore del  gruppo.

Tael disposizione si ritiene applicabile anche per il caso proposto relativo ai lavoratori in smart working che porterà il medico competente nominato ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità previste dal Dlgs 81.

Nella conclusione del documento viene anche sottolineato l'obbligo in capo al datore di lavoro di aggiornare il documento di valutazione dei rischi alla luce delle modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro.

 

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