Sospensione rimborsi IVA: deve essere adeguatamente motivata
a cura di paolo
Con ordinanza n. 27165 la Cassazione specifica che la sospensione dei rimborsi d’imposta non può essere motivata da una "verifica in corso"
Con ordinanza n. 27165/2022 la Cassazione specifica che i provvedimenti che dispongono la sospensione dei rimborsi d’imposta devono essere adeguatamente motivati e quindi non basta indicare che è in "corso una verifica".
Nel caso di specie, l'amministrazione finanziaria aveva notificato un provvedimento di sospensione del rimborso del credito Iva ad una Curatela, ai sensi dell’articolo 38 bis del DPR 633/1972.
La sospensione del rimborso era stata impugnata dalla Curatela davanti ai giudici tributari di primo grado, i quali avevano rilevato che il provvedimento di sospensione era del tutto carente di motivazione ed inidoneo.
Tali conclusioni erano state condivise anche dalla CTR e l'Agenzia delle Entrate si era rivolta alla Suprema corte.
La Suprema corte ha ricordato che i presupposti per disporre la sospensione dei rimborsi sono differenti, a seconda della norma utilizzata.
Il provvedimento con il quale l'Amministrazione finanziaria ha inteso sospendere il rimborso richiesto dalla Curatela fallimentare riportava solamente questa motivazione: «è in corso una verifica».
A parte il richiamo espresso all'art. 38 bis, risulta del tutto insignificante, nel senso letterale di "privo" di significato, una motivazione formulata nei termini riportati.
Dal richiamo generico all'art. 38 bis cit. risulta infatti del tutto incomprensibile quale fosse la fattispecie presa in esame dall'Amministrazione finanziaria per sospendere il rimborso, se cioè si trattava di accertamenti penali per operazioni inesistenti, così rientranti nell'alveo del comma 8 della norma (comma 3, ratione temporis vigente), oppure di altre ragioni che potessero giustificare la sospensione dello stesso.
A fronte di una difesa che il ricorrente fonda sulla legittimità dell'utilizzo dello strumento cautelare previsto dall'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, non si comprende, specifica la Cassazione, da cosa possa evincersi, leggendo il provvedimento impugnato, che l'Amministrazione finanziaria abbia fatto ricorso al fermo amministrativo.